L'offerta con rinuncia alle azioni dei consumatori È VALIDA O NON VALIDA A CAUSA DI ABUSI?

23/3/21

L'offerta con rinuncia alle azioni dei consumatori È VALIDA O NON VALIDA A CAUSA DI ABUSI?

La questione è molto più complessa di quanto sembri, perché, in diritto, raramente si può dire «sì, sempre» o «no, mai». Tutto è più relativo di quanto sembri e il più delle volte siamo lasciati in un «dipende». Ma mettiamoci in una situazione: immaginiamo che un'azienda che fornisce servizi turistici commetta un errore nella prenotazione o che vi sia una violazione dei servizi contrattati che, al momento, provochi una reazione alternativa (nuovo volo, nuovo hotel, ecc.) che viene proposta al viaggiatore e lui accetta. In questi casi, è molto comune nel settore redigere un documento in cui il consumatore e l'utente accettano l'alternativa o la soluzione offerta e, con ciò, rinunciano a rivendicare tale incidente.

Ebbene, è in corso un intenso dibattito legale sul fatto che, con le normative in vigore che considerano abusive le clausole nulle e nulle, questa alternativa possa o non possa essere offerta insieme all'accettazione e alla rinuncia dei reclami da parte del consumatore, poiché è risaputo che una rinuncia ai diritti o una rinuncia ad azioni legali future non può essere imposta a lui in nessun caso.

In questo senso, la controversia su questo tipo di accordo con la rinuncia alle azioni e la natura liberatoria degli accordi tra professionisti e consumatori è stata risolta molto recentemente (anno 2020). Ci riferiamo, innanzitutto e nel quadro internazionale europeo, al Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 luglio 2020, causa C-452/18, che analizza persino il contenuto delle clausole già dichiarate non valide genericamente e suscettibili di essere nulle nell'ambito del contratto individuale (clausole di base redatte dalle banche nei contratti di adesione, in quel caso) che successivamente contengono un accordo in cambio della rinuncia ad azioni legali e altre considerazioni.

La risposta della CGUE alla controversa questione implica la convalida del diritto del consumatore a rinunciare ai propri diritti, a condizione che si tratti di un consenso libero e informato. La sentenza europea ci fa anche capire che rinunciare ai diritti futuri in caso di inadempienza non equivale a rinunciare a un diritto di azione già esistente perché l'inadempienza è già stata risolta con la firma del documento.

In breve, possiamo dedurre da questa sentenza che sarà il giudice di ciascun paese ad avere la capacità di analizzare se la clausola di rinuncia soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza; il che significa che si tratta di un contratto in cui le parti hanno negoziato (i contratti di adesione o «tipo» non sono validi), nonché in chi lo redige (l'azienda turistica, nel nostro esempio) per offrire un risarcimento o un importo ragionevole soluzione in risposta alla violazione e al danno causato, e deve in ogni caso essere scritta in modo chiaro e linguaggio comprensibile per qualsiasi consumatore medio.

E dobbiamo anche distinguere che qualcosa di ben diverso dall'accordo consensuale con una dichiarazione di soddisfazione per la soluzione fornita nell'incidente sarebbe, ovviamente, l'intenzione di indurre il consumatore a rinunciare a qualsiasi pretesa futura che possa sorgere in merito a quel nuovo servizio che gli è stato offerto gratuitamente (immaginiamo, ad esempio, che anche la nuova prenotazione contenga un errore).

Già in Spagna, l'importantissima sentenza europea che abbiamo citato sopra è stata riconosciuta nel nostro Paese con la recente Sentenza n. 589/2020, della data 11 novembre 2020, dettata dal Divisione civile della Corte Suprema nella risorsa di Cassazione 1532/2018. Questo giudizio comprende che»partendo da una controversa situazione di incertezza e per evitare contenziosi, le parti concordano di fare concessioni reciproche e raggiungere un accordo che trasformi l'incertezza in sicurezza».

È chiaro, quindi, che le parti sono libere di rinunciare alle spese e agli oneri di un procedimento giudiziario in un momento in cui le offerte sono formulate in modo chiaro e semplice e queste sono comprese e accettate da chi, pur sapendo forse che in una causa per l'incidente potrebbero ottenere un risarcimento maggiore, decide di chiudere la questione con piena soddisfazione del risarcimento offerto loro. E lo stesso si può dire al contrario; cioè, nel caso in cui l'agenzia, l'hotel o la compagnia aerea non siano realmente responsabili della violazione e, nonostante ciò, scelgano di non sostenere costi di difesa e inutili perdite di tempo, offrendo a tal fine quella che viene definita una «offerta commerciale» che viene accettata dal viaggiatore in cambio del mancato successivo reclamo per lo stesso incidente.

Perché ciò che la nostra Alta Corte ha deciso, come requisiti da considerare in questo tipo di accordo, è che, per essere validi, devono essere rispettate le seguenti due premesse fondamentali:

  • L'esistenza di un accordo individuale rispetto a un servizio specifico, ovvero: un accordo transazionale negoziato.
  • Formulazione chiara e comprensibile per il consumatore medio in merito a un accordo transazionale, senza dare adito a interpretazioni o supposizioni.

Pertanto, queste clausole concordate individualmente non saranno sempre nulle, né è valido imporre una rinuncia ad azioni al consumatore semplicemente per rispettare correttamente quanto precedentemente violato, in modo che il dibattito continui ad essere aperto e, ciò che è certo è che dobbiamo sempre analizzare caso per caso e ipotesi per caso, oltre a disporre di una corretta consulenza legale prima di iniziare a scrivere questo tipo di documento.

Fernando de Llano (Avvocato T&L)