26/10/20
La necessità di adattare i contratti dopo lo scenario POST-COVID-19
Sono numerosi gli scenari che sono stati radicalmente modificati a seguito della pandemia di COVID-19, in tutte le aree, ma forse ancora di più nel campo del turismo. Non solo, a livello di tutte quelle modifiche che dovranno essere apportate negli spazi fisici, negli ambienti di lavoro e di svago, ma sono emerse anche carenze in relazione alla specificità delle informazioni fornite ai consumatori di servizi di viaggio, nonché alla previsione di scenari improbabili, ma che, se si fossero verificati, si fossero riflessi nei contratti con i fornitori avrebbero potuto concretizzare l'esecuzione della loro conformità ed esentarli, se del caso. L'inerzia nella contrattazione con i fornitori e la loro posizione dominante sul mercato hanno significato, nella maggior parte dei casi per le agenzie di viaggio e i tour operator, il semplice rispetto delle loro condizioni contrattuali, senza valutare o specificare il vantaggio di negoziare il contratto di fornitura di servizi con i fornitori e il valore aggiunto di avere fornitori con cui negoziare, poiché in un settore di mercato in cui la responsabilità dei consumatori nel caso di viaggi tutto compreso si rivela favorevole, è l'agenzia che deve avere un interesse particolare a garantire che la sua i fornitori sono responsabili anche nei confronti del cliente. In questa nuova era del COVID-19 e dopo il COVID-19, l'importanza di includere nei contratti con i fornitori clausole relative all'applicazione delle spese in caso di forza maggiore, nonché le spese di gestione dell'agenzia nei contratti di viaggio combinati con i clienti e queste stesse circostanze di forza maggiore. I contratti con i fornitori sono soggetti all'ambito del diritto civile o, nel loro caso, del diritto commerciale, pertanto le clausole possono contenere qualsiasi disposizione accettata dalla legge e dalle parti, senza ulteriori considerazioni o obblighi di sottomettersi ai regolamenti di viaggio, sempre, ovviamente, le clausole sono valide e legali. Tuttavia, nei contratti di viaggio con i clienti finali, qualsiasi disposizione indicata è molto limitata, poiché deve essere conforme alla normativa sempre protettiva dei consumatori e degli utenti. Tuttavia, per quanto riguarda i costi di gestione che l'agenzia di viaggi può applicare in caso di forza maggiore, risulta che si tratta, precisamente, di una delle disposizioni applicabili contenute nelle diverse normative regionali, poiché il turismo è una delle competenze trasferite dallo Stato, rispetto alla regolamentazione delle agenzie di viaggio, quindi, se fosse stata contenuta nel contratto con il passeggero, l'agenzia in questa situazione di COVID-19, non avrebbe potuto essere lasciata «con una mano» davanti e l'altro dietro», nonostante gli innumerevoli passi che hanno dovuto compiere le suddette cancellazioni dei servizi che non hanno potuto essere forniti. I regolamenti sui pacchetti turistici escludono espressamente i viaggi tutto compreso e i relativi servizi turistici contratti sulla base di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi d'affari tra un imprenditore e un'altra persona fisica o giuridica che agisce per scopi connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, professionale o professionale. Ciò comporta un terzo scenario di revisione: quello in cui Inoltre, programmiamo viaggi di lavoro per i clienti, che, sebbene consentano una maggiore libertà nella loro redazione, devono rispettare la legge nei confronti dei clienti, ma anche, poiché non potrebbe essere altrimenti, contenere le indicazioni che l'agenzia potrebbe trarne vantaggio, quando sarà il momento. Con il COVID-19, e sebbene seguisse le stesse misure adottate un mese prima in Spagna, è stato pubblicato, con l'obiettivo di contenere la buona salute economica dei feriti, e fortunatamente è stato preso in considerazione anche il rango aziendale, ed è stato pubblicato il regio decreto -legge 11/2020, del 31 marzo, che adotta misure urgenti complementari in ambito sociale ed economico per far fronte al COVID-19. Nel suo articolo 36, fa riferimento al «Diritto di risoluzione di determinati contratti senza penalità da parte di consumatori e utenti» e tenendo conto della sua definizione nel preambolo del Regio Decreto Legislativo 1/2007, del 16 novembre:«Il consumatore e utente, come definito dalla legge, è la persona fisica o giuridica che agisce in un'area al di fuori di un'attività commerciale o professionale. Cioè, interviene nelle relazioni con i consumatori a fini privati, contrattando beni e servizi come destinatario finale, senza incorporarli, direttamente o indirettamente, nei processi di produzione, commercializzazione o fornitura a terzi».Pertanto, si tratta di misure per consumatori e utenti e, per definizione e concetto, significa che tutte le misure ivi contenute non possono essere applicate, in nessun caso, ai contratti tra aziende o uomini d'affari, il che significa che durante un viaggio d'affari contratto sulla base di un accordo generale, non esiste una norma che stabilisca che l'agenzia di viaggi possa emettere un buono sostitutivo, se non esiste un accordo tra l'agenzia di viaggi e la società. Pertanto, possiamo affermare, in linea di principio, come è stato anche qualificato dalla giurisprudenza, in generale, non sono riuscito a capire che la società che stipula contratti con l'Agenzia di viaggi per viaggi di lavoro possa essere considerata un «utente» e/o un consumatore, ovviamente, tanto meno come un consumatore purché il viaggio sia stato concluso sulla base di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di lavoro. Quando, quindi, potremmo applicare le normative per i viaggi tutto compreso in questo tipo di viaggi d'affari, come di seguito:
- Quando non hai firmato un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di lavoro tra l'imprenditore e l'altra persona fisica.
- Quando si parla di «BleaChure», poiché è esclusa al di fuori dell'applicazione dell'accordo generale, l'estensione del viaggio di lavoro per il lavoratore ma per il tempo libero e il divertimento del lavoratore in un'azienda.
Questi sono tutti gli scenari, in questo momento, poiché abbiamo reso la revisione molto più pertinente e, se del caso, l'inclusione di clausole che moderino e, se possibile, affrontino meglio, le conseguenze e i diritti delle agenzie, relative a condizioni di cancellazione, penali, costi di gestione in caso di forza maggiore, scadenze di pagamento e depositi, ecc.

Paloma Aguilar (Avvocato T&L)
