La scadenza delle obbligazioni e la riattivazione dei viaggi

12/7/21

La scadenza delle obbligazioni e la riattivazione dei viaggi

Di recente, il 21 giugno di quest'anno, è stata rispettata la data chiave stabilita dall'articolo numero 36.4. del regio decreto legge 11/2020, del 31 marzo, che adotta misure urgenti complementari in ambito sociale ed economico per far fronte al COVID-19, per la restituzione, da parte degli organizzatori o, se del caso, dei rivenditori, di qualsiasi pagamento effettuato dai clienti per pacchetti viaggio annullati a causa del COVID-19 e per i quali, in sostituzione, è stato fornito un voucher in cui è indicato l'importo dovuto.

Durante i primi mesi della pandemia, in base alle disposizioni contenute nel regio decreto legge 11/2020, ai consumatori sono stati forniti buoni la cui accettazione era obbligatoria per loro ed era facoltativo per l'organizzatore e il rivenditore consegnarli o meno. La maggior parte delle aziende li forniva, risparmiando, in quel momento, i possibili problemi di liquidità che il rimborso dei viaggi annullati a causa del COVID-19 avrebbe causato loro. Quel palloncino di ossigeno che il legislatore aveva fornito a suo tempo ha finito per sgonfiarsi: l'importo riportato nei buoni deve essere rimborsato su richiesta del consumatore.

Pertanto, alla data sopra indicata, «dopo il periodo di validità del buono» e questo non essendo stato utilizzato applicando il suo importo per un altro viaggio,»il consumatore può richiedere il rimborso totale di qualsiasi pagamento effettuato.»

Detto questo, quali sono le opzioni a disposizione degli organizzatori o, se applicabile, dei rivenditori di fronte a questa possibilità che la normativa attualmente concede ai consumatori di richiedere il rimborso degli importi dovuti?

Innanzitutto, prima di procedere con i rimborsi, abbiamo due opzioni che vale la pena provare perché libererebbero il responsabile del rimborso di procedere all'erogazione degli importi economici. La prima sarebbe quella di offrire, d'ora in poi, ai clienti titolari dei voucher viaggi alternativi ai quali applicare l'importo degli stessi e la seconda è ottenere un accordo per estendere il buono tra le parti. Entrambe le opzioni consentono, con il consenso dei clienti, che non vi siano esborsi che possano portare le aziende a possibili problemi di liquidità, sia effettuando un nuovo viaggio che differendo il pagamento. In nessuno di questi casi dobbiamo dimenticare, ovviamente, l'imperativa necessità che questo accordo sia formalizzato tra le parti, incorporando il contenuto dell'accordo in un documento.

Se nessuna delle opzioni proposte viene accettata dal consumatore, gli importi dovuti ai clienti devono essere rimborsati, dall'agenzia stessa o dai fornitori dei servizi di viaggio che compongono il pacchetto turistico, poiché l'articolo 161 del regio decreto legislativo 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo consolidato della Legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari stabilisce la responsabilità solidale tra organizzatori e rivenditori indipendentemente da chi tu sia deve eseguire i servizi.

Se è impossibile erogare il 100% dell'importo corrispondente riflesso nell'obbligazione al momento attuale, poiché è chiaro che c'è stata una valanga di richieste dal 21 giugno di quest'anno, un'altra opzione è offrire al cliente un programma di pagamento in cui è stabilito l'importo frazionario e la data in cui ciascuno degli importi deve essere pagato. Questo programma di pagamento deve essere ben documentato con il solo intento, a fronte di possibili reclami futuri, di poter dimostrare che il cliente era a conoscenza e ha accettato il pagamento frazionario proposto dall'organizzatore o dal rivenditore.

Detto quanto sopra, se l'organizzatore o il rivenditore non raggiunge l'accordo desiderato con i clienti, non è in grado di pagare tutti gli importi indicati nel voucher e il cui rimborso è stato richiesto o se uno dei pagamenti stabiliti nel calendario non viene rispettato, il cliente presenterà quasi sicuramente un reclamo che si concretizzerà direttamente (telefonata, e-mail, ecc.) o sotto forma di un modulo di reclamo al quale, sì o sì, a seconda la Comunità Autonoma in cui si trovano gli obbligati, sarà necessario rispondere entro un determinato periodo di tempo e, comunque, mai in un arco di tempo superiore a un mese. Il presente modulo di reclamo può essere presentato dal consumatore ad altri organismi come le organizzazioni dei consumatori e degli utenti (ad esempio, OCU, FACUA, ecc.) o agli uffici municipali di informazione dei consumatori (OMIC). Analogamente, occorre rispondere alla loro richiesta, tenendo conto che il caso può essere deferito d'ufficio all'autorità competente per il consumo o il turismo, che può avviare una procedura di ispezione per conoscere le circostanze specifiche e determinare se l'azione del datore di lavoro è stata adeguata.

Se il consumatore non riceve una risposta extragiudiziale o se la risposta offerta dall'organizzatore o, se del caso, dal rivenditore, non soddisfa o soddisfa le sue esigenze, il consumatore può rivolgersi (o può farlo direttamente evitando i canali extragiudiziali) al procedimento giudiziario per la difesa dei propri interessi, l'importo dell'importo richiesto è molto importante, a questo punto, tenendo conto che, sempre, se tale importo è superiore a 2.000 euro, la difesa con l'assistenza di un avvocato e di un procuratore sarà obbligatoria.

Da TURISMO E DIRITTO ci mettiamo a disposizione di tutti gli imprenditori che svolgono le loro attività nel settore in modo che, dopo aver analizzato la loro situazione e con esperienza e approccio legale, possiamo fornire a ciascuno di loro soluzioni ottimali per ogni caso con l'unico obiettivo di minimizzare i rischi e cercare di garantire la sopravvivenza delle aziende.

Inés Aguinaliu (Avvocato T&L)