Quando un pacchetto turistico viene annullato senza penali per il viaggiatore e in caso contrario: «Forza maggiore personale»

16/12/22

Quando un pacchetto turistico viene annullato senza penali per il viaggiatore e in caso contrario: «Forza maggiore personale»

Un viaggiatore può decidere, prima dell'inizio del viaggio, di annullare un pacchetto turistico senza dover pagare le spese di annullamento all'organizzatore o, se del caso, al rivenditore quando si verifica uno dei seguenti casi: quando viene informato di un aumento del prezzo del pacchetto totale (dovuto a determinate circostanze) di oltre l'8%, quando l'organizzatore modifica in modo significativo e unilaterale le clausole del contratto, apportando modifiche sostanziali o, quando uno qualsiasi dei requisiti speciali non può essere soddisfatto richiesto dal consumatore in relazione a determinati requisiti speciali esigenze del viaggiatore accettate dall'organizzatore.

Oltre ai casi sopra indicati, il viaggiatore può anche recedere dal contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del contratto, senza dover pagare alcuna penale e avendo diritto al rimborso di qualsiasi pagamento effettuato «quando vi sono circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze che incidono in modo significativo sull'esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione» (Articolo 160.2 del regio decreto legislativo 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo consolidato della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari).

Prima del recepimento della DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 sui pacchetti turistici e i relativi servizi turistici, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio nell'ordinamento giuridico nazionale con il regio decreto legge 23/2018, del 21 dicembre, che recepisce le direttive sui marchi, sul trasporto ferroviario e sui pacchetti turistici e relativi servizi turistici, l'articolo indicava che «in qualsiasi momento il consumatore e l'utente possono recedere dai servizi richiesti o contrattati, avendo diritto al rimborso degli importi pagati, ma devono risarcire l'organizzatore o il rivenditore negli importi indicati di seguito, a meno che tale risoluzione non avvenga per cause di forza maggiore [...]».

Quando si sono verificati conflitti relativi all'applicazione o meno delle spese di annullamento che sono stati giudicati, i giudici, nell'ambito della legislazione precedente, hanno capito che, ad esempio, la causa medica personale di un consumatore che gli impediva di godersi il pacchetto turistico così come era stato contratto, era una causa di risoluzione da parte di «causa di forza maggiore» e, pertanto, le spese di cancellazione precedentemente comunicate al viaggiatore non erano applicabili. Ciò era dannoso per organizzatori e rivenditori, poiché era l'uomo d'affari a dover «assumersi» le conseguenze della cancellazione di un viaggiatore per una causa diversa dalla fornitura del viaggio.

Con la modifica redazionale avvenuta con la DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, successivamente recepita con l'entrata in vigore del regio decreto legge 23/2018, che modifica il regio decreto legislativo 1/2007, il legislatore europeo ha eliminato il «forza maggiore personale».

Pertanto, solo le circostanze di forza maggiore sono considerate tali da concedere al viaggiatore il diritto di annullamento, ottenendo il rimborso completo di qualsiasi pagamento effettuato, quelli»circostanze inevitabili e straordinarie sul posto di servizio» e che, inoltre, non è abbastanza,»influire in modo significativo sull'esecuzione del viaggio o sul trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione». In altre parole, non è sufficiente che si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie a destinazione ma, inoltre, devono influire in modo significativo sull'esecuzione del viaggio o sul trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione e, quindi, una possibile causa maggiore personale non è un motivo di cancellazione volontaria che dà diritto al viaggiatore al rimborso di qualsiasi pagamento effettuato.

A questo proposito, i giudici spagnoli si stanno pronunciando, ad esempio, nella sentenza n. 14/2021, del 27 gennaio, della prima sezione del tribunale provinciale di Guadalajara «[...] per il legislatore, il motivo del ritiro è irrilevante. Riconosce semplicemente tale potere («di revocare i servizi richiesti»), ma solo che deve lasciare indenne il rivenditore, che non deve sostenere i costi di gestione o le eventuali spese di annullamento» o sentenza n. 86/2022, del 4 marzo, del Tribunale di primo grado n. 11 di Bilbao «la causa della risoluzione non può essere considerata causa di forza maggiore [...] la ricorrente giustifica che il motivo della risoluzione era la situazione di gravidanza rischiosa dopo la prenotazione, una situazione simile a una malattia, ma non costituente forza maggiore ai fini dell'articolo 160 del TR, che si riferisce espressamente a «circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze».

Precisamente, per coprire situazioni di possibile «forza personale di causa maggiore», il legislatore ha stabilito, nell'ambito degli obblighi di informazione dell'organizzatore o, se del caso, del rivenditore, nei confronti del consumatore prima che il viaggiatore sia vincolato da qualsiasi contratto di pacchetto turistico o offerta corrispondente, l'obbligo di fornire al viaggiatore»informazioni sulla sottoscrizione di un'assicurazione opzionale a copertura delle spese sostenute nel caso in cui il viaggiatore decida di recedere dal contratto o le spese di assistenza, comprese quelle di rimpatrio, in caso di incidente, malattia o decesso.» (Articolo 153.1.h) del Regio Decreto Legislativo 1/2007).

Per coprire situazioni di possibile «forza personale di causa maggiore» i viaggiatori hanno la possibilità di stipulare una polizza assicurativa che coprirà le spese eventualmente sostenute. Tutto ciò a condizione che la causa di annullamento del viaggio addotta dalla persona che annulla sia contenuta nella formulazione della condizione della polizza, poiché è chiaro che l'assicurazione non coprirà mai tutte le cause che possono verificarsi nel futuro della vita.

Inés Aguinaliu (Avvocato T&L)