Vantaggi della stipula di un contratto di viaggio tutto compreso

29/4/19

Vantaggi della stipula di un contratto di viaggio tutto compreso

Il nuovo testo normativo mira a fornire una maggiore tutela al viaggiatore, soprattutto quando contratta via Internet, sia per la vendita di pacchetti turistici tradizionali che per i cosiddetti pacchetti dinamici.pacchetti dinamiciIn sintesi, "la parte principale di questa nuova normativa insiste sull'importanza che i clienti siano informati, soprattutto prima dell'acquisto del viaggio, e che abbiano tutte le informazioni importanti". L'importanza di informare e informare bene sitraduce in molti aspetti e, ad esempio, si stabilisce che se prima di concludere il contratto non vengono fornite tutte le informazioni su: tasse, spese e altri costi aggiuntivi, il viaggiatore NON dovrà sostenerli.Con l'evoluzione della normativa sui viaggi tutto compreso, il requisito relativo alla forma di questo tipo di contratto è diventato più flessibile. Così, nell'ormai abrogata Legge 21/1995, del 6 luglio, che disciplinava i viaggi tutto compreso, si stabiliva all'articolo 4. Tuttavia , nell'attuale Regio Decreto Legge 23/2018, art. 155, include anche altre forme, chiarendo che la forma deve essere scritta, anche se può essere cartacea o in qualsiasi altro modo, purché il supporto sia durevole e consentendo che il contratto sia valido con una semplice conferma, anche se può sempre essere richiesto su carta dal viaggiatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, è necessario un contratto cartaceo e solo se il consumatore è d'accordo può essere su un altro supporto durevole: art. 155 "I contratti di viaggio tutto compreso devono essere redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile e, se redatti per iscritto, devono essere leggibili. Al momento della conclusione del contratto o, successivamente, senza indugio, l'organizzatore o, se del caso, il venditore fornisce al viaggiatore una copia del contratto o una sua conferma su un supporto durevole. Nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore riceve una copia del contratto di viaggio tutto compreso o la sua conferma su carta o, se è d'accordo, su un altro supporto durevole.Il Regio Decreto Legislativo 1/2007, del 16 novembre, stabilisce la definizione di ciò che dobbiamo intendere come "supporto durevole", art. 59. bis, f):"qualsiasi strumento che permetta al consumatore e all'utente e all'imprenditore di memorizzare le informazioni che gli sono state indirizzate personalmente in modo che possa consultarle in futuro per un periodo di tempo conforme agli scopi di tali informazioni e che ne permetta la riproduzione fedele".Sono considerati supporti durevoli, tra gli altri, la carta, le chiavette USB, i CD-ROM, i DVD, le schede di memoria o i dischi rigidi dei computer, le e-mail, nonché gli SMS".Tuttavia, dobbiamo anche tenere presente che, al di là dei possibili inconvenienti e sospetti che può comportare l'esecuzione di un contratto, questo comporta anche dei VANTAGGI PER L'AGENZIA DI VIAGGI, che, se non venissero sottoscritti, renderebbero a volte impossibile richiederli, per quanto riguarda alcuni benefici di cui l'agenzia può avvalersi.In questo modo il Regio Decreto Legislativo 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo rivisto della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e altre leggi complementari, nel contratto L'AGENZIA può limitare:

  1. Il diritto di recesso del consumatore:

Articolo 97. Informazioni precontrattuali sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali: "Qualora non si applichi il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 103, l'indicazione che il consumatore e l'utente non ha diritto di recesso o le circostanze in cui perderà il diritto di recesso quando ne avrà diritto".

  1. Informazioni sulle tariffe e sui supplementi da applicare al consumatore:

Art. 154.2 "Se, prima della conclusione del contratto, l'organizzatore e, se del caso, il venditore al dettaglio non rispettano gli obblighi di informazione su commissioni, supplementi o altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 153, paragrafo 1, lettera c), il viaggiatore non è tenuto a sostenerli".

  1. Cancellazione senza indennizzo per mancato raggiungimento del numero minimo di persone:

Art. 160.3.a: "Numero minimo di persone necessarie, se del caso, per l'esecuzione del pacchetto e, in questo caso, il termine per informare il consumatore e l'utente in caso di annullamento, che deve essere effettuato almeno dieci giorni prima della data prevista di inizio del viaggio".

  1. Modifica del contratto prima dell'inizio del viaggio:

Art. 158.1. "Dopo la conclusione del contratto, i prezzi possono essere aumentati solo se il contratto riserva espressamente questa possibilità e indica che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo ai sensi del paragrafo 4. In questo caso, il contratto indica le modalità di calcolo delle revisioni del prezzo"."L'organizzatore non può modificare unilateralmente le condizioni del contratto prima dell'inizio del pacchetto, ad eccezione del prezzo ai sensi dell'articolo 158, a meno che tale diritto non sia stato riservato nel contratto, che la modifica non sia significativa e che il viaggiatore ne sia informato dall'organizzatore o, se del caso, dal rivenditore in modo chiaro, comprensibile e ben visibile su un supporto durevole".

  1. Applicazione delle spese al consumatore in caso di recesso:

Art. 160 "Il contratto può specificare una penale standard ragionevole basata sull'anticipo con cui si prevede la risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e sui risparmi di costo e sui ricavi previsti dall'uso alternativo dei servizi di viaggio. In assenza di una penale standard, l'importo della penale per la risoluzione del contratto è pari al prezzo del pacchetto meno i risparmi sui costi e i ricavi derivanti dall'uso alternativo dei servizi di viaggio."

  1. Riduzione del prezzo e danni.

Art. 162 : "Negli altri casi, il contratto può limitare l'indennizzo a carico dell'organizzatore o del venditore, a condizione che tale limitazione non si applichi ai danni alla persona o ai danni causati intenzionalmente o per negligenza e che l'importo non sia inferiore al triplo del prezzo totale del viaggio".Alla luce di quanto sopra, occorre porre particolare attenzione a quanto specificamente previsto dal regolamento in merito all'onere della prova all'art. 156, che recita chiaramente:"L'onere della prova per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi di informazione di cui al presente capo è a carico del professionista"."Pertanto, è interesse dell'agenzia richiedere la firma dei documenti consegnati al consumatore, con qualsiasi mezzo consentito dalla legge (fisico o telematico), e tutto ciò al fine di far valere in modo pacifico i diritti spettanti al consumatore".Un'ultima considerazione, in merito alla responsabilità dell'Agenzia di Viaggi, se non consegna la copia del contratto e/o la conferma, si tratta di un'infrazione in materia di turismo, che nella normativa di Madrid stabilita dalla Legge 1/1999, del 12 marzo, sulla Gestione del Turismo della Comunità di Madrid, è inclusa nell'art.57 e) come reato minore con un'ammenda fino a 3.000 euro.

Paloma Aguilar (Avvocato T&L)