29/4/19
Vantaggi della stipula del contratto di viaggio combinato
Il nuovo testo legale mira a fornire una maggiore protezione ai viaggiatori, soprattutto quando assumono online, sia per la vendita di pacchetti turistici tradizionali Come quelli chiamatipacchetti dinamici, o anche quando diversi uomini d'affari sono coinvolti nella trasmissione dei dati dei viaggiatori per formare il contratto di viaggio combinato. In breve, «la maggior parte di questo nuovo regolamento insiste sull'importanza che i clienti siano informati su tutto prima di acquistare il viaggio e che abbiano tutte le informazioni importanti». Informare e informare beneSi traduce in molti aspetti e, per fare un esempio, si stabilisce che se prima di stipulare il contratto non vengono fornite tutte le informazioni su: commissioni, spese e altri costi aggiuntivi, il viaggiatore NON dovrà sopportarli. Con l'evoluzione normativa sui viaggi tutto compreso, il requisito relativo alla forma di questo tipo di contratto è stato allentato, quindi oggi ha abrogato la legge 21/1995, del 6 luglio, che disciplina i viaggi combinati, è stata chiaramente stabilita nel suo articolo 4. Questo «Il contratto di pacchetto turistico deve essere formulato per iscritto», fermo restando che solo i documenti cartacei andrebbero bene, Tuttavia, nell'attuale regio decreto legge 23/2018, art. 155, include anche altri moduli, chiarendo che il modulo è in forma scritta, sebbene possa essere fornito su carta o in altro modo, a condizione che Il supporto è durevole e accettando la validità del contratto con una semplice conferma, sebbene possa sempre essere richiesta in formato cartaceo dal viaggiatore. In caso di contratti fuori sede, se è richiesto un contratto cartaceo e solo se il consumatore è d'accordo, può avvenire su un altro supporto durevole:Art. 155 «I contratti di pacchetto turistico devono essere redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile e, se sono scritti, devono essere leggibili. Al momento della conclusione del contratto o successivamente senza indugio, l'organizzatore o, se del caso, il rivenditore, fornirà al viaggiatore una copia del contratto o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore avrà il diritto di richiedere una copia del contratto su supporto cartaceo se è stato concluso in presenza fisica di entrambe le parti. Nel caso di contratti conclusi al di fuori dello stabilimento, il viaggiatore deve ricevere una copia del contratto di viaggio combinato o la sua conferma su carta o, se è d'accordo, su un altro supporto durevole.»Il regio decreto legislativo 1/2007, del 16 novembre, stabilisce la definizione di ciò che dovremmo intendere come «sostegno durevole», art. 59. bis, f):«qualsiasi strumento che consenta al consumatore e all'utente e all'imprenditore di memorizzare le informazioni che sono state loro indirizzate personalmente in modo che in futuro possano consultarle per un periodo di tempo commisurato agli scopi di tali informazioni e che ne consenta la riproduzione fedele. Sono considerati, tra gli altri, supporti durevoli, carta, chiavette USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi di computer, e-mail e messaggi SMS».Tuttavia, dobbiamo anche tenere presente che, indipendentemente dai possibili inconvenienti e sospetti che l'esecuzione di un contratto può comportare, comporta anche VANTAGGI PER L'AGENZIA DI VIAGGI, il che, se non firmato, a volte significherebbe: l'impossibilità della tua richiesta, rispetto a determinati vantaggi di cui l'agenzia può usufruire. In questo modo, il regio decreto legislativo 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo consolidato della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari. Nel contratto L'AGENZIA può limitare:
- Il diritto di recesso del consumatore:
Articolo 97. Informazioni precontrattuali sui contratti a distanza e sui contratti conclusi al di fuori dello stabilimento commerciale. «Quando, ai sensi dell'articolo 103, il diritto di recesso non si applica, l'indicazione che il consumatore e l'utente non vi partecipano o le circostanze in cui la perderanno, se del caso».
- Informazioni sulle commissioni e sui supplementi da applicare al consumatore:
Art. 154.2 «Se prima della conclusione del contratto l'organizzatore e, se del caso, il rivenditore non soddisfano i requisiti di informazione per commissioni, supplementi o altri costi aggiuntivi stabiliti nell'articolo 153.1.c), il viaggiatore non dovrà sopportarli.»
- Cancellazione senza indennizzo per mancato raggiungimento del numero minimo di persone:
Art. 160.3.a: «Numero minimo di persone necessario, se del caso, per effettuare il pacchetto turistico e, in questo caso, il termine per informare il consumatore e l'utente in caso di annullamento, che deve essere effettuato almeno dieci giorni prima della data prevista di inizio del viaggio».
- Modifica del contratto prima dell'inizio del viaggio:
L'organizzatore può eseguirli, SOLO, se ha previsto questa possibilità nel contratto, come stabilito negli articoli 158 e 159.Articolo 158.1. «Dopo la conclusione del contratto, i prezzi possono essere aumentati solo se il contratto riserva espressamente questa possibilità e stabilisce che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo ai sensi del paragrafo 4. In tal caso, il contratto deve indicare come devono essere calcolate le revisioni dei prezzi.» Articolo 159.1. «L'organizzatore non può modificare unilateralmente le clausole del contratto prima dell'inizio del pacchetto turistico, ad eccezione del prezzo di cui all'articolo 158, a meno che tale diritto non sia riservato nel contratto, la modifica sia trascurabile e l'organizzatore stesso o, se del caso, il venditore informi il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile e ben visibile su un supporto durevole.»
- Applicazione delle spese di consumo in caso di annullamento:
Art. 160 «Il contratto può specificare un tipo di penalità ragionevole in base all'anticipo della risoluzione del contratto rispetto all'inizio del pacchetto turistico e ai risparmi di costi e ricavi attesi dall'uso alternativo dei servizi di viaggio. In assenza di una penalità standard, l'importo della penalità per la risoluzione del contratto sarà equivalente al prezzo del pacchetto turistico meno i risparmi sui costi e i ricavi derivanti dall'uso alternativo dei servizi di viaggio.»
- Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni
Art. 162: «In altri casi, il contratto può limitare il risarcimento dovuto dall'organizzatore o dal rivenditore a condizione che tale limitazione non si applichi ai danni fisici o causati intenzionalmente o per negligenza e che il suo importo non sia inferiore al triplo del prezzo totale del viaggio».Tenendo conto di tutto ciò che è dettagliato, dobbiamo porre particolare enfasi su ciò che è specificamente stabilito nei regolamenti, per quanto riguarda l'onere della prova all'art. 156, che afferma chiaramente:»L'onere della prova in relazione al rispetto dei requisiti di informazione di cui al presente capitolo sarà a carico del datore di lavoro.»Pertanto, è a beneficio dell'agenzia richiedere la firma dei documenti che consegna al consumatore, con qualsiasi mezzo accettato dalla legge (fisicamente o elettronicamente), e tutto ciò al fine di far valere pacificamente i diritti che lo assistono. E un'ultima considerazione, riguardante la responsabilità dell'Agenzia di Viaggi, se omette la consegna della copia del contratto e/o della conferma, implica un violazione nel campo del turismo, che nei regolamenti di Madrid stabiliti dalla legge 1/1999, del 12 marzo, sul regolamento del turismo della Comunità di Madrid, sono inclusi nell'articolo 57 e) come reato minore con una penale fino a 3000 euro.

Paloma Aguilar (Avvocato T&L)
