I cosiddetti tirocinanti negli istituti alberghieri

12/3/19

I cosiddetti tirocinanti negli istituti alberghieri

Uno degli aspetti da tenere in considerazione quando si affronta questo tema controverso è verificare che sia in linea con il diritto del lavoro spagnolo.

L'attuazione degli stage nel settore alberghiero, e naturalmente nel settore turistico in generale, non è ovviamente di recente applicazione, anche se la sua regolamentazione è variata nel corso degli anni.

Nel 2017, alcune parole "controverse" di un rinomato Chef hanno infiammato i social network e fatto riconsiderare alcune questioni, come i diritti dei tirocinanti, la necessità di aumentare la retribuzione offerta loro o addirittura il fatto che i cosiddetti tirocinanti dovrebbero pagare per frequentare la formazione in queste aziende e non il contrario. Naturalmente, le parole dello chef sono state commentate, criticate o elogiate, a seconda dei casi.

In questo senso, dobbiamo fermarci a riflettere sulla ragione o sulla mancanza di ragione di tali parole.

In primo luogo, e per questo motivo, è necessario distinguere tra stage non lavorativi, stage universitari obbligatori e contratti di tirocinio, formazione e apprendistato.

I tirocini universitari obbligatori sono quelli in cui lo studente non è ancora laureato e non esiste un rapporto di lavoro con l'azienda. I tirocini non lavorativi sono destinati a giovani in possesso di un titolo di studio ufficiale che intendono migliorare la propria formazione pratica, per apprendere giorno per giorno la materia che hanno studiato e nella quale vogliono formarsi per il futuro, e in questo caso non esiste alcun rapporto di lavoro. Infine, i contratti di stage, di formazione e di apprendistato non sono altro che rapporti di lavoro con le caratteristiche specifiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di lavoro.

A prescindere da quanto sopra, e per evitare di trovarci di fronte a un "falso stagista", una priorità per l'Ispettorato del Lavoro Per combattere le frodi da parte delle aziende che assumono un tirocinante per sostituire i lavoratori con un contratto di lavoro, regolamentate nel Master Plan per il lavoro dignitoso dell'Ispettorato del Lavoro (2018-2020), dobbiamo sottolineare quanto stabilito dalla giurisprudenza: "ai fini della determinazione della natura del rapporto esistente tra le parti, ciò che è determinante è la prestazione di servizi che ha avuto luogo (...), in modo tale che se gli vengono affidati compiti di scarsa proiezione formativa, ma indispensabili per lo svolgimento della normale attività del centro, in modo tale che se non fossero da lui svolti dovrebbero essere svolti dal personale, si tratta di un'attività lavorativa in cui si apprezzano le note tipiche della dipendenza, della subordinazione e dell'onerosità".

In altre parole, l'elemento di differenziazione tra un'attività regolata come lavoro e un'attività non lavorativa deve basarsi sullo scopo di facilitare lo studio di quella persona e non di incorporare i risultati da essa ottenuti nel patrimonio di chi la concede.

Ma in questo caso tutti potremmo chiederci: ho un borsista solo ed esclusivamente da osservare? Non potrebbe svolgere qualsiasi funzione o gestione con indipendenza e autonomia propria? La risposta è chiara, con l'obiettivo di evitare le frodi, e va sempre tenuta in considerazione: se i compiti o le funzioni che il borsista può svolgere in un dato momento all'interno dell'organizzazione aziendale non venissero svolti, dovrebbero essere affidati a terzi, saremmo di fronte a un rapporto di lavoro subordinato, che non ha nulla a che vedere con la borsa di studio offerta.  

A ciò si aggiunge l'iniziativa dell'attuale Presidente del Governo, che già nel luglio 2018 aveva annunciato la creazione di uno Statuto dei borsisti e l'eliminazione degli stage extracurriculari. Infine, il Governo spagnolo, attraverso il Regio Decreto-Legge 28/2018, del 28 dicembre, per la rivalutazione delle pensioni pubbliche e altre misure urgenti in materia sociale, del lavoro e dell'occupazione, nella sua quinta disposizione aggiuntiva "Sicurezza sociale per le persone che svolgono programmi di formazione e tirocini non lavorativi e accademici" include l'obbligo per i tirocini svolti dagli studenti nelle aziende di versare o meno i contributi al Regime Generale di Sicurezza Sociale, indipendentemente dal fatto che siano retribuiti o meno.

Anche se è vero che è ancora in fase di sviluppo, il governo deve adattare, entro i tempi stabiliti dalla legge, le disposizioni di questo regolamento per adeguare la normativa in materia.

Prima del regolamento citato, erano le borse di studio a pagamento a versare i contributi, anche se con delle sfumature, in quanto non lo facevano in egual misura; se questi tirocini accademici esterni erano curriculari, parte degli studi e obbligatori per il conseguimento della laurea, sono sovvenzionati al 100%, mentre se si trattava di tirocini extracurriculari, cioè volontari e al di fuori dei piani di studio, dovevano essere registrati e versare i contributi previdenziali.

Pertanto, sarà necessario analizzare come viene regolamentato d'ora in poi, e sarà assolutamente necessario che gli istituti alberghieri verifichino e analizzino lo scopo delle funzioni del nuovo soggetto che è stato incorporato, il quale deve rispettare le disposizioni della normativa vigente, per evitare frodi e sanzioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Mar Paz Abad (vicedirettore T&L)

Articolo pubblicato nell'edizione di marzo del mensile CEHAT