Azioni dell'albergatore in caso di forza maggiore

12/11/19

Azioni dell'albergatore in caso di forza maggiore

Recentemente, in risposta a una sentenza della Corte Suprema in relazione al processo di indipendenza catalano, si sono verificati una serie di disordini e manifestazioni nelle strade di varie città spagnole che, sebbene non abbiano riguardato, in linea di principio e direttamente, i vari attori del settore turistico, la loro attività è stata chiaramente interrotta perché, poiché viviamo in un mondo in cui le relazioni commerciali sono totalmente interconnesse, le azioni di alcuni si ripercuotono sugli altri.

In primo luogo, le varie conseguenze e gli incidenti derivanti dalla sentenza dell'Alta Corte hanno causato direttamente ritardi e cancellazioni, soprattutto sui voli.

Gli attori a cui ci riferivamo nel primo paragrafo sono fondamentalmente due: le compagnie aeree e, in secondo luogo, le strutture alberghiere. Da un lato, abbiamo compagnie aeree che non hanno potuto operare alcuni dei voli programmati per cause quali, ad esempio, gli impedimenti subiti dal proprio personale di bordo a presentarsi al lavoro nei tempi e nelle forme dovute e, dall'altro, abbiamo albergatori che si sono trovati di fronte a importanti situazioni di "no-show" dovute all'impossibilità di alcuni clienti di presentarsi presso la propria struttura perché bloccati all'interno di un aeroporto o perché non si trovavano nemmeno nella città di destinazione nel giorno in cui era previsto il check-in. Questi scenari di "no-show" hanno causato un notevole disagio all'albergatore che non sapeva quali fossero i passi corretti da compiere nelle circostanze sopra descritte.

Se è vero che in situazioni come quelle in cui clienti e albergatori si sono confrontati negli ultimi giorni, la responsabilità o la causa dell'evento dannoso non sono imputabili al cliente, che desidera solo proseguire il suo itinerario iniziale, non è meno vero che non lo sono nemmeno per l'albergatore che, a causa di una circostanza a lui estranea e dopo aver adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, si chiede cosa debba fare con il corrispettivo del servizio di cui il cliente non potrà godere a causa di eventi estranei a entrambe le parti e a loro non imputabili.

La risposta alla domanda su come sarebbe conforme alla legge che i responsabili delle strutture alberghiere agiscano di fronte a circostanze come quelle sopra descritte può essere trovata, in linea di principio, nell'articolo 1.105 del Codice Civile, che, pur senza menzionarlo espressamente, fa riferimento ai casi di forza maggiore e stabilisce che "nessuno è responsabile per quegli eventi che non potevano essere previsti o che, pur essendo previsti, erano inevitabili".

Tuttavia, in base a questa formulazione si potrebbe intendere che "nessuno" possa riferirsi a una qualsiasi delle parti obbligate. La risposta è sì, ma non è così. In questo caso specifico, la disposizione del Codice Civile, a parere di chi scrive, limita la possibile richiesta di risarcimento dei danni eventualmente dovuti per un inadempimento contrattuale e, in questo caso, l'inadempimento è stato compiuto dal cliente non essendosi (potuto) presentare per usufruire del servizio contrattato. Solo chi è colpevole di dolo, negligenza o inadempienza nell'adempimento dei propri obblighi è tenuto al risarcimento dei danni. A mio avviso, la formulazione dell'articolo 1.105 del Codice Civile non può essere intesa come un modo per esonerare le parti che hanno sottoscritto un contratto dall'adempimento degli obblighi che sono contrattualmente e legalmente richiesti a ciascuna di esse.

Pertanto, così come è obbligo dell'operatore alberghiero tenere a disposizione degli ospiti i posti riservati, gli ospiti devono adempiere all'obbligo di pagare per la fornitura di un servizio anche se non hanno potuto usufruirne. A seconda delle condizioni contrattuali, il fatto che i clienti usufruiscano o meno del servizio prenotato è indipendente dal diritto al pagamento del datore di lavoro per il servizio che avrebbe dovuto essere fornito in circostanze in cui non vi era forza maggiore, poiché l'articolo 1.091 del Codice Civile stabilisce che "le obbligazioni derivanti da contratti hanno forza di legge tra le parti contraenti e devono essere adempiute in conformità al contratto". A sostegno di questa tesi si può alludere alla cosiddetta "Teoria del rischio", desunta dagli articoli 1.096 e 1.182 in combinato disposto con l'articolo 1.452, con la quale un settore maggioritario della nostra dottrina e giurisprudenza ha interpretato che il danno o il beneficio subito o ricevuto dalla cosa sarà a carico dell'acquirente (viaggiatore), creditore della stessa, dal momento in cui nasce l'obbligo di consegna. In questo modo, egli deve sopportare la perdita o il deterioramento quando è dovuto a un caso fortuito o di forza maggiore, nel qual caso deve pagare il prezzo al venditore. Tuttavia, nel caso di un pacchetto turistico, il responsabile, l'acquirente dell'alloggio, sarebbe l'organizzatore del pacchetto e non il consumatore, tenendo presente che l'applicazione della legge non è esaustiva e dovrà essere considerata caso per caso.

In ogni caso e nonostante l'albergatore non debba assumersi alcuna responsabilità o spesa per quanto sopra, sempre in base alle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti, raccomandiamo, da parte di Tourism & Law Abogados, una costante cooperazione, assistenza e collaborazione con il cliente.

Inés Aguinaliu (Avvocato T&L)

Articolo pubblicato nell'edizione di novembre del mensile CEHAT